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Si riporta di seguito lo statuto dell'Associazione Campo Lavoro Missionario (11 dicembre 2014)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita un'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CAMPO LAVORO MISSIONARIO"; l'associazione è apartitica, si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e ai principi Costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà.
L'associazione ha sede legale in Via Carlo Zavagli, 73 nel Comune di Rimini.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell'associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050 e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva contraria decisione dell'assemblea.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione è un organismo di volontariato disciplinata dal presente statuto, dalla legge 11 agosto 1991, n.266, dalle norme attuative statali e regionali.
L'assemblea ordinaria delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e ha una struttura democratica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante il sostegno delle missioni cattoliche nel mondo - e comunque delle attività a favore di soggetti in situazioni di disagio - nonché mediante l'organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione dell'intera società in tema di missionarietà,riciclo, riuso, salvaguardia dell'ambiente.
L'associazione, nella definizione dei progetti missionari da sostenere, tiene in particolare considerazione le proposte e le richieste che arrivano dalla Missio Diocesana o dalla Diocesi di Rimini pur mantenendo una propria autonomia decisionale.
Essa ha lo scopo di promuovere e diffondere una cultura missionaria, nello spirito della vita e della verità dell'uomo secondo i principi della Chiesa Cattolica.

ART.5
(oggetto)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
· Iniziative d'informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle attività svolte a favore dei soggetti precedentemente indicati;
· Iniziative d'informazione, divulgazione e sensibilizzazione su ricliclo, riuso, salvaguardia ambientale;
· Raccolta e successiva cessione di materiali di recupero, quali, a solo titolo esemplificativo, indumenti, metalli ferrosi e non, oggettistica, componenti elettronici, carta, giocattoli;
· Raccolta fondi in genere con finalità di devoluzione degli introiti ai soggetti ed alla attività precedentemente indicate;
· Attività di sensibilizzazione in materia ad un consumo consapevole e ad uno stile di vita improntato alla sobrietà ed alla solidarietà e missionarietà;
· Lotterie e conseguentemente raccolta di contributi pubblicitari,
· Gestione punti ristoro e ludici, gestione cene e eventi di beneficienza,
· Progetti educativi con direzioni scolastiche,
· Organizzazione di eventi
· Opere benefiche diverse dalle precedenti per la realizzazione dell'oggetto sociale.
L'Associazione intende così creare contesti positivi ed ambienti che favoriscano la crescita della cultura missionaria cattolica e della solidarietà.
Le varie attività saranno svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati, integrati da contributi professionali e di studiosi, nei limiti consentiti dalla legge.
Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati possono essere solo rimborsate le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli associati.
L'Associazione potrà partecipare come associata ad altre associazioni di tipo culturale o comunque che perseguano obiettivi in sintonia con quelli propri.

ART. 6
(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle nel rispetto dei principi di democrazia nello spirito di sussidiarietà, anche nell'osservanza dei principi costituzionali dell'Ordinamento Italiano.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono previste quattro categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
Possono essere ammessi coloro che:
- condividono ed accettano espressamente il presente Statuto;
- si impegnano a realizzare, con proprio contributo personale, gli obiettivi dell'Associazione;
- sono maggiorenni e non sono interdetti o inabilitati o sottoposti ad amministratore di sostegno.
Ai fini dell'ammissione gli aspiranti associati dovranno inviare domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà emettere la propria decisione in ordine all'ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Sull'eventuale reiezione di domanda sempre motivata si pronuncia anche l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo curerà l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa che verrà annualmente stabilita e deliberata dall'Assemblea ordinaria.

ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:
· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
· prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.
I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
· rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
· versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile.
Gli associati devono sentirsi impegnati a vivere lo spirito e le finalità dell'Associazione secondo i principi ispiratori dell'Associazione stessa, partecipando agli incontri appositamente organizzati ed alle varie manifestazioni indette.
Gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi associativi.
Tutti i soci sono obbligati a versare la quota associativa annuale, salvo deroga per la categoria cui appartengono.
Tutti gli associati, in regola con i versamenti dovuti, hanno il diritto ed il dovere di partecipare, con espressione di voto, alle assemblee e di prendere parte all'attività dell'Associazione.

ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per: decesso, dimissioni, per morosità e per esclusione. La morosità e l'esclusione vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato tenga comportamenti contrari alla lettera e allo spirito dello Statuto e per altri motivi che comportino indegnità.
Il venir meno della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, nè alla ripartizione del patrimonio comune.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e Vicepresidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) - nomina i membri del Consiglio Direttivo;
b) - approva il rendiconto e il conto di previsione relativi ad ogni esercizio;
c) - delibera gli eventuali Regolamenti interni;
d) - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) stabilisce i limiti di spesa da rimborsare agli associati.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto di previsione ed ogni qual volta la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo (1/10) degli associati ne ravvisi l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con i criteri previsti per la ordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco delle materie da trattare, spedito al domicilio di ciascun associato almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza, o con altri mezzi idonei allo scopo che consentano la prova dell'avvenuta ricezione.
In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui saranno presenti di persona tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro dell'assemblea designato dai presenti a maggioranza. L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.
Possono partecipare all'Assemblea i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza effettiva di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, con la presenza di un qualsiasi numero di associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Delle riunioni assembleari si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, su apposito libro delle assemblee.

Art.11
(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea composto un numero dispari di membri, non inferiore a sette e non superiore a quindici membri.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) predisporre il rendiconto consuntivo e il conto di previsione dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
d) deliberare all'unanimità sulle domande di ammissione;
e) dichiarare la morosità e l'esclusione degli associati;
f) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che esso ritenga utile per il raggiungimento o l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua mancanza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo, ed all'ammontare della quota sociale da proporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o da consegnarsi a mano almeno tre giorni prima, o con altri mezzi idonei allo scopo che consentano la prova dell'avvenuta ricezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la mozione si ha per respinta.
Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.12
(Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

ART.13
(Gratuità delle Cariche)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati,debitamente documentati ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

ART. 14
(Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) - dal fondo comune formato dalle quote associative;
b) - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal rendiconto consuntivo di fine anno;
d) - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli associati;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) entrate derivati da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 15
(Divieto di distribuzione dei fondi e degli utili)

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo luglio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 18
(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 19
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 20
(Responsabilità dell'Associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001 n.231 art.27.

ART. 21
(Assicurazione dell'Associazione)

L'associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 22
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento,cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 23
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile alla legge 266/91 alla legislazione regionale sul volontariato e per quanto di competenza al D.lgs 4.12.1997 n.460 e successive modifiche.


© 2019 Associazione Campo Lavoro Missionario
Sede legale: Rimini, v. Carlo Zavagli, 73
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